Principi e regole di condotta nei rapporti con la pubblica amministrazione
Principio 5:
Il Gruppo, i suoi Organi, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti,
i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società
medesima nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano
ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'imparzialità e del buon andamento
cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.
I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati
a chi è specificatamente e formalmente incaricato di trattare o di avere contatti
con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.
Principio 6:
Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere,
consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre
utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri,
da cui possa conseguirne per la Società un interesse o vantaggio.
- Si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti sia se tenuti direttamente
dal personale della Società, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono
per conto della Società stessa: consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e
terzi;
- E' proibito promettere e/o offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore
di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto
intrattenuto con la P.A, italiana o estera;
- E' proibito promettere e/od offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore
di valore per indurre Pubblici ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani
o esteri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla P.A.
italiana o estera;
- Non è consentito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici
Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti,
direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità
di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;
Principio 7:
Le persone incaricate di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o
rapporto con la P.A. italiana e/o straniera, non devono per nessuna ragione cercare
di influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di
Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della P.A. italiana
o straniera.
- Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con pubblici
ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, non possono essere
intrapresi - direttamente o indirettamente - le seguenti azioni:
- proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano
avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo
personale;
- offrire in alcun modo omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità
o la reputazione di entrambe le parti;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali a fare o ad omettere
di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.
Esempio:
L'addetto ai rapporti con la P.A., in accordo con il responsabile delle risorse
umane, al fine di ottenere una fornitura da un ente pubblico che gli consentirebbe
di raggiungere il budget previsto come obbiettivo dell'anno, promette al Pubblico
Ufficiale incaricato del procedimento di aggiudicazione, di assumere presso la propria
società il figlio.
Principio 8:
E' proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della P.A. o assumere
ex impiegati della P.A., italiana o estera, o loro parenti, che partecipino o abbiano
partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste
effettuate da una delle società del Gruppo alla P.A. italiana o straniera.
Principio 9:
E' proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi,
contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico
o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.
Esempio:
Una società riceve un contributo dalla Regione competente per organizzare dei corsi
di aggiornamento professionale che di fatto vengono utilizzati per l'organizzazione
di un evento diverso.
Principio 10:
Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato,
delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento,
mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni
e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o,
più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati
per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente
erogatore.
Esempio:
L'ufficio addetto a monitorare ed a richiedere gli aiuti della Comunità europea,
decide di richiedere un finanziamento agevolato riconosciuto unicamente alle società
con un certo fatturato minimo ed, a tal fine predispone, in accordo con la funzione
amministrazione e finanza, documentazione attestante un fatturato annuo superiore
all'effettivo mediante l'utilizzo di una serie di fatture per operazioni inesistenti
Principio 11:
Il Gruppo non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione,
italiana o estera, da soggetti terzi quando si possa, anche solo astrattamente,
configurare un conflitto d'interesse.
I soggetti terzi che operano per conto delle società del Gruppo, hanno l'obbligo
di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana
o straniera, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.
Principio 12:
Le società del Gruppo possono instaurare ogni sorta di rapporto, anche di consulenza,
con il mondo scientifico e con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché sia
sempre garantita la congruità, l'adeguatezza, l'inerenza e la documentazione del
rapporto.
Il Gruppo intrattiene rapporti di collaborazione con le Società scientifiche e con
le Associazioni mediche, unicamente se finalizzati a scopi di ricerca o ispirati
alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento di quella professionale
e, in ogni caso, con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale affinché
sia ben nota e documentata la missione.