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sabato 4 febbraio 2012
Principi relativi agli illeciti societari
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Principi relativi agli illeciti societari

Principio 22:


Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad ausiliare, incoraggiare, facilitare ed indurre gli Amministratori della Società a violare uno o più dei principi di seguito indicati.

Principio 23:


Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e/o la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.
Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni in essi contenuti;

Principio 24:


Il Gruppo esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e della società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali di controllo.

Principio 25:


E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli Amministratori delle Società del Gruppo volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Esempio:
Gli Amministratori di una società acquistano azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili formalmente risultanti dall'ultimo bilancio approvato ma, in realtà, inesistenti per essere tale bilancio falso.

Esempio:
Gli Amministratori di una società operano una fraudolenta supervalutazione dei beni e dei crediti trasferiti.

Principio 26:


Gli Amministratori delle società del Gruppo non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare, anche potenzialmente, un danno ai creditori.

Esempio:
Gli Amministratori deliberano un atto di fusione con una società la cui situazione economico/finanziaria sia gravemente deficitaria e tale da recare grave pregiudizio ai creditori.

Principio 27:


E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'Assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente.

Esempio:
L'amministratore di una società impedisce al creditore pignoratizio, che ne abbia diritto, l'esercizio del diritto di voto all'assemblea di approvazione del bilancio, omettendo le dovute comunicazioni che consentono la sua partecipazione.


Principio 28:


E' vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno del Gruppo, concernenti il Gruppo stesso e le società che lo compongono, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano.

Esempio:
Gli Amministratori di una società del Gruppo in vendita diffondono notizie false (es. conclusione di un importante contratto) al fine di ottenere una sopravalutazione del prezzo dell'azienda che si intende cedere.

Principio 29:


I Destinatari del presente Codice, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.
E' vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con le società del Gruppo per via delle loro funzioni istituzionali.

Esempio:
Il Direttore generale di una società omette di fornire alla CONSOB le notizie ed i chiarimenti richiesti, al fine di ostacolare l'esercizio del controllo della stessa, su tutte le informazioni destinate al pubblico.

Principio 30:


I soggetti apicali che intrattengono rapporti con controparti estere, hanno l'onere di monitorare e porre in essere tutte le misure organizzative e di controllo ragionevolmente idonee a prevenire lo svolgimento di attività che potenzialmente possano configurare ipotesi ricollegabili ai c.d. reati transnazionali (reati di associazione, reati concernenti il riciclaggio, reati concernenti il traffico di migranti, reati di intralcio alla giustizia). A carico dei suddetti soggetti è altresì l'onere di segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti e situazioni dubbie o sospette rilevanti ai fini dei reati suddetti.

Principio 31: Antiriciclaggio


La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

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